DFV afferma che i macellai soddisfano le normative sulla tracciabilità

In una lettera al Ministero federale per la tutela dei consumatori, l'alimentazione e l'agricoltura, il DFV ha commentato l'articolo 18 del regolamento CE 178/2002.

Precisa che, per le strutture gestibili, la responsabilità diretta del titolare dell'impresa per tutte le aree di lavoro e la documentazione contabile della macelleria, l'origine degli animali da macello, la carne acquistata e gli altri ingredienti possono essere nominati e documentato senza lacune. Ciò significa che sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 18 del Regolamento UE 178/2002.

Per alimenti complessi come le salsicce, la tracciabilità per lotto non è fattibile e non è necessaria, poiché la carne di più animali macellati viene trasformata in un unico prodotto a causa della necessaria standardizzazione.

Secondo la DFV ulteriori direttive, prescrizioni amministrative o istruzioni di esecuzione non sono necessarie e non potrebbero rendere giustizia alla diversa struttura e dimensione delle aziende.

Fonte: Francoforte [dfv]

Commenti (0)

Finora, nessun commento è stato pubblicato qui

Scrivi un commento

  1. Pubblica un commento come ospite.
Allegati (0 / 3)
Condividi la tua posizione